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Bevande alcoliche forti, protezione “Grappa della Valle d’Aosta / Grappa de la Vallée d’Aoste”.


Base delle banconote SEE






Regolamento (UE) 2023/452 della Commissione, del 24 febbraio 2023, relativo alla registrazione di un’indicazione geografica di una bevanda alcolica forte ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (“Grappa della Valle d’Aosta / Grappa de la Vallée d’Aoste’)

Regolamento (UE) 2023/452 della Commissione, del 24 febbraio 2023, che registra un’indicazione geografica per una bevanda alcolica ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (“Grappa della Valle d’Aosta / Grappa de la Vallée d’Aoste”).

fase di stato

  1. Nota di fatto
  2. Nota di posizione preliminare
  3. Nota di posizione
  4. Nota di attuazione

creatura 10.03.2023

Selezione speciale: zona pranzo

Ultima data considerata da un’apposita commissione:

Principali ministeri responsabili: Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari

Allegato/protocollo dell’accordo sullo Spazio economico europeo: Appendice II. Norme tecniche, norme, collaudi e certificazioni

Capo dell’accordo sullo Spazio economico europeo: XXVII. Bevande alcoliche

condizione

Il codice legale è stabilito nell’Unione Europea.

Azione legale allo studio nei paesi SEE/EFTA.

Riepilogo dei contenuti

Il regolamento tutela la “Grappa della Valle d’Aosta / Grappa de la Vallée d’Aoste” come indicazione geografica di una bevanda alcolica italiana ai sensi del regolamento di base sulle bevande alcoliche (32019R078).

Tuttavia, il regolamento a tutela dell’indicazione geografica non contiene la cosiddetta scheda tecnica associata alla denominazione. Le principali specifiche erano state precedentemente pubblicate nel cosiddetto fascicolo tecnico in Gazzetta Ufficiale, a causa di possibili contestazioni. La “prefazione” introduttiva al regolamento contiene solo una nota con riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del disciplinare principale nel cosiddetto fascicolo tecnico.

Sono i fascicoli tecnici, con le eventuali modifiche approvate, contenenti le modalità di utilizzo dettagliate delle indicazioni geografiche protette.

Appunti
conseguenze legali

L’attuazione del regolamento nella legge norvegese comporta una modifica del regolamento 11 ottobre 2006 n. 1148 sulle bevande ad alto contenuto alcolico, bevande aromatizzate, ecc.

risultati economici e amministrativi

L’Autorità norvegese per la sicurezza alimentare ritiene che il regolamento non avrà conseguenze finanziarie, amministrative o di altro tipo per le aziende, le autorità o la società in generale.

Commenti del panel di esperti

L’atto giuridico è stato valutato dal Comitato speciale della zona alimentare, in cui sono rappresentati i ministeri competenti e l’Autorità norvegese per la sicurezza alimentare. Il comitato speciale ha ritenuto che il codice legale fosse pertinente e accettabile per lo Spazio economico europeo.

apprezzamento

Il nuovo regolamento di base per questi regolamenti della Commissione è il regolamento (UE) 2019/787 (32019R0787). Ciò è stato implementato nella legge norvegese nel regolamento dell’11 ottobre 2006 n. 1148 sulle bevande ad alto contenuto alcolico, bevande aromatizzate, ecc.

Abbiamo ipotizzato che le azioni della Commissione sulla protezione delle indicazioni geografiche per le bevande alcoliche, che si basano sui nuovi regolamenti di base, debbano essere viste come parte del normale sviluppo normativo in questo settore della legge – non come “decisioni individuali” volte a azioni specifiche.

Secondo il nuovo statuto, l’azione della commissione sulla tutela delle indicazioni geografiche per le bevande alcoliche deve “reggersi sulle proprie gambe”. Tali regolamenti non sono quindi più inseriti e riuniti in appendice al Regolamento di Base stesso, in quanto erano precedentemente contenuti nell’Elenco delle Indicazioni Geografiche Protette di cui all’Allegato III al “vecchio” Regolamento di Base sulle Bevande Superalcoliche (32008R0110). Per avere una panoramica di quali singole IGP dovrebbero essere elencate e raccolte in un registro informatizzato istituito dalla Commissione, si vedano le disposizioni corrispondenti nell’UE per le IGP per vino, prodotti vinicoli aromatizzati e altri prodotti alimentari.

Il Regolamento Esecutivo della Commissione è stato pubblicato nella Serie L della Gazzetta Ufficiale nella sottocategoria “Norme non legislative”. In linea con le precedenti valutazioni sul nuovo regolamento di base sulle bevande ad alto contenuto alcolico (32019R0787) (che era nel memorandum EEA sul regolamento di base), riteniamo che, formalmente, questo regolamento non sarà sempre direttamente applicabile nel diritto interno. Spazio Economico Europeo o Direttamente Obbligati dal Diritto Internazionale SEE/EFTA – Paesi i cui Regolamenti non sono oggetto della Commissione SEE e inclusi nelle Appendici dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo secondo le procedure decisionali generali dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo Area Economica Europea.

I regolamenti della Commissione sulla protezione delle indicazioni geografiche per le bevande alcoliche ai sensi del nuovo regolamento di base sono incorporati uno per uno nell’organo dell’accordo sullo Spazio economico europeo secondo le modalità consuete. Dopo l’inclusione dei regolamenti della Commissione sulla protezione delle indicazioni geografiche nell’accordo sullo Spazio economico europeo, i regolamenti sono stati implementati nella legislazione norvegese nei regolamenti in materia di alcolici, bevande aromatizzate, ecc. in modo regolare.

Tuttavia, il regolamento a tutela dell’indicazione geografica, cd scheda tecnica a corredo della denominazione, non contiene la cd scheda tecnica associata alla denominazione. Le principali specifiche sono state precedentemente pubblicate nel cosiddetto fascicolo tecnico in Gazzetta Ufficiale per eventuali contestazioni. La “prefazione” introduttiva al regolamento contiene solo una nota con riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del disciplinare principale nel cosiddetto fascicolo tecnico.

E’ il fascicolo tecnico con le eventuali modifiche approvate contenente le modalità d’uso dettagliate dell’indicazione geografica protetta.

Dal punto 1 del protocollo 1 dell’accordo sullo Spazio economico europeo risulta chiaramente che il preambolo (“preambolo”) degli atti giuridici in questione non è stato adattato ai fini del presente accordo, ma l’introduzione è pertinente nella misura in cui ciò è necessario per una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni delle procedure legali nell’ambito dell’Accordo.

Riteniamo pertanto che i riferimenti nella “prefazione” introduttiva di questi regolamenti a precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale delle specifiche chiave nei fascicoli tecnici debbano essere presi come base e applicabili anche nel SEE.

Non vediamo la necessità di riferimenti più specifici nell’accordo sullo Spazio economico europeo a precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale di specifiche chiave nei fascicoli tecnici e quindi nemmeno di un’ulteriore specifica attuazione di queste nella legge norvegese.

Conclusione: l’Autorità norvegese per la sicurezza alimentare ritiene che il regolamento sia pertinente e accettabile per lo Spazio economico europeo.

altre informazioni

Informazioni di base







istituzione: Un comitato
Tipo di attività legale: decreto
Numero COM:
Numero di lavoro legale: Regolamento (UE) 2023/452
Legge fondamentale n.: Regolamento (UE) 2019/787
Selce n.: 32023R0452

processo EFTA









Data di ricezione del modulo standard: 03/07/2023
Termine di restituzione standard: 18/04/2023
Data di restituzione del modulo standard:
Relativo allo Spazio economico europeo:
accettabile:
Testi tecnici per l’adattamento: NO
Testi di modifica del materiale: NO
classificare. 103 Condizione: NO

Regolamenti norvegesi


Modifica delle normative norvegesi:
Inizia ad ascoltare:
Scadenza sessione:
Termine di attuazione:

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